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Art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 28 del Codice, il D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 25, impone, nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche, la verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree oggetto di intervento, al fine di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione.
Ciò consente di prevedere eventuali variazioni progettuali, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii: "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".
Gli elenchi degli Istituti e degli operatori abilitati al rilascio della relazione archeologica preliminare, di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stilati dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura, sono visibili per le stazioni appaltanti sul sito: http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva
Per approfondimenti: